1. All'onere complessivo, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7, derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere complessivamente la somma di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per una somma pari a 27 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per una somma pari a 3 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.