Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere complessivo, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7, derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere complessivamente la somma di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per una somma pari a 27 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per una somma pari a 3 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.